Il Decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, è in vigore dal 26 maggio 2021.
Cos’è il Decreto Sostegni bis
Il Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73, noto come “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2021, contiene misure urgenti connesse all’emergenza del COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Prevede uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro con lo scopo di contenere l’impatto economico e sociale delle misure di prevenzione adottate e di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio.
A chi spetta il credito d’imposta
Il credito d’imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta a:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- Enti religiosi civilmente riconosciuti
- Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui l’art.13-quater comma 4, del 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Cosa prevede per favorire la sanificazione
Come viene riportato sul testo del Decreto Sostegni bis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tra le misure previste per potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto della diffusione del contagio troviamo l’art. 32 in cui viene riconosciuto a favore delle imprese un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di:
- Giugno
- Luglio
- Agosto 2021
fino ad un massimo di € 60.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che garantiscono la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Nello specifico, l’articolo 32 indica:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Come presentare la richiesta
Il modulo e le istruzioni per richiedere il credito d’imposta saranno presto reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (mentre vi scriviamo i moduli presenti sul sito sono ancora quelli relativi al Credito d’imposta precedente – artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
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