I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) vengono definiti nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (art.74 D.Lgs 81/08) come qualsiasi attrezzatura che il datore di lavoro fornisce al dipendente al fine di tutelare la sua salute e la sicurezza contro i rischi che può incorrere durante l’attività lavorativa. Il lavoratore ha quindi l’obbligo di indossare ed utilizzare nel modo corretto questi dispositivi.
L’uso dei DPI è previsto quando i rischi non possono essere evitati (o ridotti) da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da metodi di riorganizzazione del lavoro.
La scelta dei DPI più idonei e il loro corretto utilizzo sono fondamentali per evitare i rischi associati a determinate attività lavorative, per questo motivo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore stesso, la Legge prevede alcuni obblighi.
Con questo articolo andremo ad approfondire alcuni temi relativi ai dispositivi di protezione individuale tra cui:
- Requisiti essenziali di salute e sicurezza
- Le categorie dei dispositivi
- La classificazione
- Gli obblighi previsti.
Requisiti essenziali dei DPI
Nell’allegato II del D.Lgs 475/92 e le sue successive modificazioni (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio) vengono indicati i requisiti essenziali di salute e sicurezza che i DPI devono possedere.
Tra questi troviamo anche:
- Alcune specifiche relative ai principi di progettazione
- La classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio
- Innocuità dei DPI, ossi che questi dispositivi devono essere progettati per non creare rischi agli utilizzatori (per esempio, con materiali idonei) e tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute della persona.
Requisiti per immettere sul mercato i DPI
Il produttore può immettere sul mercato i Dispositivi di Protezione Individuale solo se rilascia una serie di documentazioni quali:
- La nota informativa nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario, la quale comprende: le istruzioni d’uso, di deposito, di pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione, indicando i prodotti più idonei da impiegare in queste attività.
- Le prestazioni del DPI ottenute agli esami tecnici eseguiti per testare la sua efficacia.
- Gli accessori utilizzabili con il prodotto e le caratteristiche dei pezzi di ricambio.
- I limiti di utilizzazione.
- La data o il termine di scadenza del DPI (o delle sue componenti).
Per essere considerati conformi alle norme vigenti, i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere progettati e realizzati nel rispetto di tutti questi requisiti. La conformità è in seguito attestata dall’azienda produttrice con l’apposizione del marchio di conformità CE sul dispositivo di protezione individuale.
Categorie dei Dispositivi di Protezione Individuale
Secondo quanto riporta l’art. 4 del D.Lgs 475/1992, i DPI sono suddivisi in tre categorie.
Nella categoria I rientrano tutti i DPI di progettazione semplice, per esempio: i guanti e gli occhiali che hanno la funzione di proteggere il lavoratore dai rischi di danni fisici di lieve entità causati da strumenti meccanici, da prodotti detergenti, dal contatto con oggetti caldi (con temperatura inferiore ai 50°), da agenti atmosferici non eccezionali, da urti o lievi vibrazioni, dai raggi solari.
L’efficacia di questi dispositivi di protezione individuale può essere giudicata direttamente dall’utilizzatore.
Nella categoria II troviamo i DPI che non fanno parte della categoria I o III. Tra questi ci sono, per esempio, i dispositivi di protezione dell’udito, del piede, antitaglio e i caschi.
Nella categoria III, rientrano tutti i DPI di progettazione complessa, ideati per proteggere la persona da pericoli mortali o da pericoli che possono causare danni irreversibili alla salute (l’utilizzatore potrebbe non accorgersi degli effetti negativi nell’immediato ma solo nel lungo periodo). Per esempio: DPI destinati a proteggere da agenti chimici o da agenti biologici, come i dispositivi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi o tossici; i DPI di protezione isolanti, quelli per ambienti con temperature estreme (>100°C o <-50°), i DPI per salvaguardare dalle cadute dall’alto o quelli per attività che espongono a tensioni elettriche.
I DPI di queste ultime due categorie devono essere sottoposti a una valutazione di conformità da parte di un organismo di controllo accreditato.
Classificazione dei DPI
In relazione alla parte del corpo che proteggono (quindi alla loro funzione), vengono classificati in DPI per la protezione:
- del capo: usati per proteggere la testa dagli impatti o dalla caduta di oggetti (elmetti, e caschi) oppure copricapi più semplici obbligatori per questioni di igiene o per evitare che i capelli si impiglino nei macchinari (cuffie e retine per capelli).
- Degli occhi e del viso contro rischi elettrici, ottici (raggi UV, laser) meccanici (polveri, schegge), chimici (sostanze chimiche, vapori) e termici. Sono occhiali, visiere e schermi.
- Dell’udito: conosciuti anche con il nome di otoprotettori, servono a proteggere dai danni causati dal rumore (inserti auricolari, cuffie, caschi per ridurre il rumore).
- Del busto: indumenti di lavoro e di protezione di ogni genere, indumenti di segnalazione (ad alta visibilità), indumenti anticalore o termici.
- Delle mani: proteggono le mani da tagli e abrasioni, da ustioni, dal gelo, da sostanze chimiche o dall’assorbimento della cute di sostanze tossiche. Sono per esempio i guanti in nitrile, quelli in lattice, in gomma, guanti antitaglio etc.
- Degli arti inferiori: calzature di sicurezza, calzature protettive, scarpe antinfortunistiche, calzari o copri scarpe, parastinchi, ginocchiere, pantaloni antitaglio.
- Delle vie respiratorie: proteggono il lavoratore dall’inalazione di vapori tossici, agenti chimici e biologici. Sono respiratori a filtro, respiratori isolanti, mascherine monouso e riutilizzabili, maschere a pieno facciale.
- Del corpo e della pelle: sono indumenti protettivi come per esempio le tute protettive contro il rischio chimico e biologico.
- Contro le cadute dall’alto: imbracature anticaduta, cinture di posizionamento, funi di sicurezza, dispositivi anticaduta, dispositivi di regolazione della lunghezza del cordino, cordoni ammortizzanti
- Contro l’annegamento: giubbotti di salvataggio
Obblighi per il datore di lavoro
Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, nel momento in cui deve scegliere i DPI (come indicato nel D.Lgs 81/08) ha i seguenti obblighi:
- Eseguire l’analisi e la valutazione dei rischi che sono evitabili con l’utilizzo di DPI.
- Definire le caratteristiche che i DPI devono possedere al fine che questi siano adeguati ad evitare/mitigare i pericoli individuati, considerando le ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI.
- Valutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato (grazie alle informazioni messe a disposizione dal produttore) e accertarsi che siano quelle individuate.
- Aggiornare la scelta dei DPI in caso di variazione di uno dei fattori che ha portato alla scelta di quel dispositivo di protezione individuale (nuove scoperte tecnologiche, variazione dei rischi aziendali etc.).
In seguito, dopo aver scelto i Dispositivi di Protezione Individuale più idonei, ha l’obbligo di:
- Valutare le condizioni e la durata (basandosi sulle informazioni fornite dalla casa produttrice).
- Consegnare ai dipendenti i DPI.
- Mantenere la loro efficienza con manutenzione, riparazione e sostituzione (secondo quanto indicato nelle condizioni d’uso dei fornitori).
- Assicurarsi che i DPI vengano usati solo quando previsto.
- Fornire ai dipendenti istruzioni comprensibili relative all’uso ed informarli dei rischi dai quali li proteggono.
- Prevedere misure igieniche adeguate se il dispositivo di protezione viene condiviso da più di una persona.
- Definire le procedure aziendali per la consegna, il termine dell’utilizzo, la riconsegna e il deposito.
- Prevedere una formazione adeguata e, nel caso in cui il DPI lo richieda, un addestramento specifico.
Obblighi per il lavoratore
Anche per il lavoratore sono previsti alcuni obblighi:
- Eseguire la formazione o l’addestramento previsto dal datore di lavoro.
- Utilizzare i DPI nel modo corretto (secondo le informazioni fornite loro e quelle ricevute durante la formazione).
- Non apportare modifiche ai DPI
- Provvedere alla cura dei DPI
- Seguire le procedure aziendali per il ritiro, l’utilizzo e la riconsegna.
- Segnalare al datore di lavoro (o a chi di competenza) qualsiasi difetto che il dispositivo presenta.
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